La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con l’Interpello n.3/2007 dell’8.1.2007, nel confermare la correttezza dell’assimilazione, operata dall’Inps, alle modalità di indennizzo dei permessi per lavoratori disabili ai permessi per maternità, ha precisato che le indennità economiche previste dall’art. 33, commi 2, 3 e 6, della L. n.104/1992 sono poste a carico dell’Inps a seguito dell’espresso rinvio operato dal comma 4 del citato articolo all’art. 8 L. n. 903/1977. Tali indennità spettano solo ai lavoratori assicurati presso l’Inps per prestazioni economiche di maternità e beneficiari del congedo parentale e sono corrisposte secondo le modalità previste per l’erogazione dei trattamenti economici di maternità, ossia sono anticipate dal datore di lavoro privato e portate a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’Istituto assicuratore.