L’INPS con messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla modalità di fruizione dei permessi di cui all’art. 33 L. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001, sia per il lavoro a tempo pieno che per quello part-time e con specifico riferimento al “lavoro a turni”.
In particolare, l’INPS ha chiarito che per “lavoro a turni” si intende ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale lavoro giornaliero, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali. Tale organizzazione può comprendere anche il lavoro prestato durante le giornate festivi (compresa la domenica) ed il lavoro notturno.
Viene pertanto prevista la possibilità di fruire dei permessi retribuiti cd. “a giornata”, indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.
Nell’ipotesi di lavoro notturno, il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.
Per i lavoratori part-time, viene richiamato il D.Lgs. 81/2015 che ha ribadito il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e quelli a tempo parziale prevedendo, quindi, che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.