La Corte di Cassazione con sentenza n. 26462 del 12 dicembre 2006, ha statuito che le comunicazioni di cui all’art. 4, comma 2 e 9, relative alla procedura di mobilità, devono far riferimento alle condizioni dell’azienda al momento in cui questa decide di instaurare la procedura, e non a pregresse situazioni o processi di riorganizzazione risalenti nel tempo. La Corte ribadisce il principio ormai consolidato secondo il quale l’attualità del quadro aziendale, consente, oltre che la puntuale verifica da parte dei lavoratori dei criteri di scelta, l’esame congiunto delle parti sociali al fine di valutare le cause dell’eccedenza di personale e la possibilità di diversa utilizzazione dello stesso. Nella fattispecie in esame, la Corte ha confermato la pronuncia di rigetto della Corte di merito, atteso che la comunicazione iniziale della procedura inviata dalla società si limitava a rappresentare una situazione pregressa risalente nel tempo, senza indicare un programma attuale e rappresentativo dell’esistente assetto aziendale.