Il Ministero del Lavoro, in risposta all’interpello n. 8 del 12 maggio 2016, ha stabilito che, in caso di distacco disposto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, l’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoratore distaccato, di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, spetta in concreto al beneficiario della prestazione, ossia il distaccatario; ciononostante, il datore di lavoro distaccante non è completamente estraneo al rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, gravando su di esso il dovere di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato.