Con sentenza n. 5777 del 23 marzo 2016, la Suprema Corte ha statuito che è legittimo il licenziamento del dipendente che timbra il cartellino al posto del collega assente: tale comportamento, infatti, ledendo definitivamente il vincolo di fiducia che lega il dipendente al suo datore di lavoro è idoneo a configurare la giusta causa di recesso.
Sulla scorta del suddetto principio, la Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha ritenuto che la disinvolta violazione delle norme disciplinari e l’elusione dei sistemi di controllo approntati dalla datrice di lavoro – consistenti nell’aver marcato intenzionalmente il cartellino di un collega che sapeva essere assente dal lavoro – rappresentano sul piano soggettivo degli elementi che comportano inevitabilmente il venir meno del rapporto di fiducia in termini di incompatibilità con la prosecuzione, sia pure temporanea, del rapporto e non consentono di ritenere adeguata una mera sanzione conservativa.