Con sentenza n. 29421 del 13 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che per il riconoscimento dell’inquadramento superiore, è necessario l’effettivo espletamento di tutte le attività previste dall’intero processo produttivo interessato, non essendo sufficiente solo lo svolgimento di alcune di esse.
Secondo la Corte, infatti, in base all’art 52, co 4, D.Lgs 165/2001, nel pubblico impiego il diritto alla percezione degli emolumenti relativi allo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle del proprio inquadramento può aversi solo allorquando vi sia “effettiva prestazione”.
Viceversa, la mera attitudine a svolgere tutte le fasi del processo di assegnazione, se poi se ne siano di fatto svolte solo alcune, non è idonea al riconoscimento del diritto rivendicato.