Con ordinanza n. 8389 del 26 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente (nella specie un dirigente) in malattia nel caso in cui il datore di lavoro non abbia, nel corso del procedimento disciplinare, posticipato l’audizione dello stesso al termine del periodo di malattia. Nel caso in esame il lavoratore aveva tempestivamente chiesto il differimento dell’audizione per motivi di salute, producendo idonea certificazione medica, ma era stato comunque licenziato senza che gli fosse consentito di rendere le proprie giustificazioni oralmente con pregiudizio così del suo diritto di difesa.
La Suprema Corte ha, dunque, chiarito che il datore non può ritenersi autorizzato ad omettere la convocazione dovendo, invece, consentirla per garantire il contraddittorio al lavoratore in stato di malattia.