Con ordinanza n. 23930 del 29 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito che il trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. e gli effetti ad esso connessi si determinano solo in presenza di una fattispecie traslativa conforme al modello legale poiché, diversamente, il rapporto di lavoro non si trasferisce ma resta nella titolarità dell’originario cedente. Pertanto, accertata la nullità della cessione, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee a incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente, sebbene quiescente di fatto per effetto dell’illegittima cessione fino alla declaratoria di nullità della stessa.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante il licenziamento intimato dalla cessionaria, confermando il diritto del lavoratore ad ottenere il ripristino del rapporto di lavoro con la società cedente e la corresponsione delle retribuzioni sia se la prestazione lavorativa sia stata effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di “mora accipiendi” nei suoi confronti.