Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 5 aprile 2016, confermando il recente principio introdotto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’obbligo di “repechage” gravi esclusivamente sul datore di lavoro, ha precisato che la possibilità di reimpiegare il lavoratore in un’altra funzione tecnica deve essere valutata anche in relazione al testo novellato dell’art. 2103, co. 2 e 3, c.c., riguardanti l’assegnazione del lavoratore a mansioni appartenenti al livello d’inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il caso preso in esame dal Tribunale traeva origine dal licenziamento intimato da un’azienda al lavoratore per giustificato motivo oggettivo consistito nell’accorpamento di due aree, in quanto l’azienda presentava una notevole flessione del fatturato. Il Giudice, pur ritenendo che l’accorpamento avesse fatto venir meno la necessità della presenza di uno dei due responsabili, ha ritenuto non provata la possibilità di reimpiegare il lavoratore in un’altra funzione tecnica e ha dichiarato, quindi, l’illegittimità del licenziamento.