Con sentenza n. 1055 del 28 dicembre 2006, il Tribunale di Trento ha precisato, vista l’abrogazione degli artt. 330 e 333 c.p., che “non sembra plausibile che le manifestazioni di esercizio c.d. selvaggio del diritto di sciopero (inficianti le prestazioni indispensabili e/o improvvisamente o senza adeguato motivo attuate), considerate illegittime perché in contrasto con le regole introdotte dalla legge n. 146/1990, possano essere concretamente sottoposte al trattamento sanzionatorio del diritto penale”. Ne consegue, pertanto, che le ipotesi di illegittimo superamento dei limiti modali di esercizio del diritto di sciopero individuati alla medesima legge sono punite da “una griglia di sanzioni esclusivamente amministrative e disciplinari”.