La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17564 del 2 agosto 2006, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha confermato il principio della non risarcibilità del danno da demansionamento e/o inattività di un dirigente, non derivante da scelta organizzativa aziendale o da esercizio (illegittimo) dei poteri disciplinari, ma conseguente ad impossibilità sopravvenuta della prestazione discendente dalla liquidazione coatta amministrativa dell’azienda, evidenziando che non sussiste a carico di quest’ultima una responsabilità oggettiva tale da legittimare un indennizzo.