Con sentenza n. 50919 del 17 dicembre 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito i limiti esistenti alla possibilità, per il datore di lavoro, di installare nei locali di lavoro impianti audiovisivi e altri apparecchi da cui può derivare il controllo a distanza dei lavoratori.
La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della sicurezza del lavoro e della tutela del patrimonio aziendale, il datore di lavoro ha la facoltà di ricorrere all’utilizzo di questi strumenti, a condizione che questi, ai sensi dell’art. 4, L. 300/1970, concluda un accordo, oppure, in mancanza di un accordo, che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro, per la valida installazione dei sistemi di videosorveglianza, non ritenendo a tale fine sufficiente il semplice consenso prestato dai lavoratori.