L’INPS, prendendo spunto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 24 marzo 2006, ha ribadito, con la circolare n. 55 del 13 aprile 2006, che i periodi di inattività in caso di lavoro a part-time di tipo verticale, scaturendo da una libera scelta negoziale del prestatore di lavoro, “non possono essere indennizzati né con l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, né con l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti”.