Con sentenza, n. 15095 dell’11 giugno 2018, la Suprema Corte ha ribadito il principio in base al quale, sebbene il licenziamento per superamento del periodo di comporto non possa essere assimilato ad un licenziamento disciplinare, con i connessi obblighi in tema di specificità della contestazione, qualora il datore di lavoro nella lettera di licenziamento dia una indicazione analitica delle assenze, le stesse non possono essere dallo stesso successivamente modificate.