La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28186 del 6 ottobre 2023, ha affermato che, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc, non può essere addebitato al soggetto datore di lavoro al momento del rinnovo del CCNL, il pagamento dell’indennità “una tantum” a copertura della vacanza contrattuale durante la quale il lavoratore ha svolto attività in favore di precedenti datori di lavoro.