Con sentenza n. 28605 dell’ 8 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha statuito che, anche gli oneri economici sopportati dall’ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa e relativi alla permanenza in mobilità per i periodi eccedenti l’ordinaria mobilità (c.d. mobilità lunga), seguono le regole della prescrizione ordinaria prevista per i contributi previdenziali. Nel caso in esame, la Corte ha rigettato il ricorso con cui l’ente previdenziale sosteneva che il suo diritto ad ottenere la ripetizione delle somme erogate fosse soggetto al termine di prescrizione decennale. La Corte ha, invece, affermato che anche l’importo erogato al lavoratore a titolo di indennità di mobilità lunga è comunque un contributo previdenziale e pertanto soggiace allo stesso termine di prescrizione.