Con la circolare n. 45 del 23 ottobre 2006 l’INAIL ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’art. 36 bis della L. n. 248 del 4 agosto 2006.
In particolare, ha precisato che anche i propri ispettori sono competenti ad irrogare le sanzioni amministrative in presenza della violazione dell’obbligo di predisposizione ed esibizione del tesserino di riconoscimento. In relazione al provvedimento di sospensione dei lavori, sempre l’Istituto assicurativo ha ulteriormente chiarito che “laddove i tempi di conclusione dell’accertamento non consentano una tempestiva redazione del verbale, è necessario che gli ispettori (INAIL) anticipino la segnalazione mediante comunicazioni specifiche alle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro”. Appare, infine, rilevante la considerazione estesa in materia di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, in quanto il citato art. 36 bis “non contiene alcun riferimento alla denuncia nominativa degli assicurati (D.N.A.), ex art. 14, co. 2, D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, da effettuare contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro e, pertanto, in assenza di espressa abrogazione, l’obbligo autonomo nei confronti dell’Istituto deve considerarsi tuttora vigente”.