Con sentenza n. 27502 del 28 ottobre 2019, la Corte di Cassazione, in merito ad un caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica, ha ribadito il principio secondo cui l’obbligo di “repéchage” non si spinge fino ad imporre al datore di lavoro di provvedere a modifiche organizzative destinate a consentire l’utile reimpiego del lavoratore, in quanto ciò contrasterebbe con il principio di libertà dell’iniziativa economica privata posto dall’art. 41 Cost.
In applicazione delle tutele previste dalla normativa comunitaria, solo nel caso di disabilità occorrerà verificare la possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli da parte del datore di lavoro, al fine di permettere l’utilizzazione del lavoratore divenuto disabile.