In caso di trasferimento di azienda, in presenza di un coobbligato solidale al pagamento del credito retributivo, quale è la società cessionaria, non si giustifica l’intervento a carico del Fondo di Garanzia, salvo che non venga dimostrata l’insolvenza della stessa cessionaria. Nella fattispecie, il lavoratore aveva depositato istanza di insinuazione al passivo quando non era già più dipendente della società fallita, anche se, nella stessa data, il medesimo lavoratore aveva dato le dimissioni dalla società cessionaria, ma aveva continuato a lavorare per la stessa senza soluzione di continuità. Di conseguenza, al momento dell’insinuazione al passivo, il lavoratore non aveva maturato nessun credito, né a titolo di TFR, né a titolo di ultime mensilità retributive, essendo il rapporto di lavoro proseguito con la cessionaria fino alle sue dimissioni. Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto non sussistente l’obbligo di intervento del Fondo di Garanzia, dal momento che i ratei di TFR maturati fino al momento della cessione non risultavano ancora scaduti, scadenza che è intervenuta con la cessazione del rapporto di lavoro.