La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10624 del 9 maggio 2006, definendo il complesso contemperamento di interessi tra il diritto di sciopero del lavoratore e quello alla continuità dell’attività produttiva del datore di lavoro, ha, in particolare, precisato, con riferimento alla possibilità di adibire alcuni lavoratori non in sciopero allo svolgimento di mansioni equivalenti normalmente esercitate dai dipendenti in sciopero, che una simile modalità gestionale deve considerarsi legittima, salvo che non venga attuata in violazione di norme di legge o di previsioni collettive, dal momento che, in questi casi, una simile violazione non rileverebbe in sé, ma finirebbe per rappresentare oggettivamente un’illegittima antitesi allo sciopero.
Nel caso di specie, nel dettaglio, sarebbe stato violato un preciso accordo sindacale che permetteva all’azienda di stipulare contratti di lavoro a termine con dipendenti di altre aziende per lo svolgimento di prestazioni part-time nei giorni di sabato e domenica, così da consentire l’estensione dell’apertura dell’esercizio. La Cassazione ha stabilito che l’aver utilizzato questi stessi lavoratori in altro giorno della settimana rispetto a quelli previsti nell’accordo sindacale e per la soddisfazione di una diversa finalità produttiva (la sostituzione di lavoratori in sciopero) finisce per configurare, attraverso la violazione della regola individuata dalle parti, un illegittimo contrasto del diritto di sciopero.