La Corte di Cassazione con sentenza n. 28926 del 13 novembre 2018, con riferimento ad una impugnativa di licenziamento irrogato ad un lavoratore pochi mesi dopo le nozze, ha ribadito il principio secondo il quale la mancata estensione anche ai lavoratori uomini della norma contenuta nell’art. 35 del D. Lgs. n. 198/2006, che prevede per le lavoratrici donne la nullità del licenziamento dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ad un anno dopo la celebrazione delle nozze, non integra alcuna ipotesi di discriminazione di genere in quanto la suddetta norma è finalizzata principalmente a tutela della maternità.
Tale tutela, costituzionalmente garantita dall’art. 37, comma 1, Cost., è volta a preservare la complessità del rapporto tra madre e figlio nel primissimo periodo di vita, con riguardo non solo ai bisogni più propriamente biologici, ma anche alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo collegato allo sviluppo della personalità del bambino.