Con sentenza n. 1195 del 17 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il licenziamento deve ritenersi ritorsivo quando costituisce una reazione ingiusta e arbitraria ad un comportamento legittimo del lavoratore, gravando su quest’ultimo l’onere di provare gli elementi da cui discende l’intento ritorsivo quale unico e determinante motivo di recesso.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto non qualificabile come ritorsivo il licenziamento intimato alla lavoratrice per il rifiuto della stessa di prestare attività lavorativa nella sede assegnata (che si era concretata in un’assenza di circa sei mesi), a seguito del subentro dell’appalto cui era stata preposta.