Con sentenza n. 684 del 14 settembre 2016, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente che, con presunte finalità minatorie verso i colleghi, aveva pubblicato sul social network “Facebook” un autoscatto che lo ritraeva con il fratello mentre impugnavano entrambi con fare minaccioso delle armi da fuoco.
L’azienda precisava che l’addebito era aggravato da precedenti illeciti disciplinari commessi dal lavoratore, nonché da un episodio criminoso commesso proprio dal fratello di quest’ultimo, a sua volta licenziato dalla società datrice per aver accoltellato un collega in seguito ad un diverbio litigioso insorto nei locali aziendali.
Il Giudice ha ritenuto sproporzionato il provvedimento espulsivo irrogato, tenuto anche conto che, in sede di prova testimoniale, era emerso che, all’epoca della condivisione dell’immagine su Facebook, gli altri lavoratori non ne avessero neanche avuto contezza e pertanto aveva applicato in favore del dipendente la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 4, S.L., in luogo di quella reintegratoria.