Con sentenza n. 13455 del 30 giugno 2016, la Suprema Corte ha statuito l’illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice madre che a seguito della maternità si era rifiutata di riprendere servizio presso un’unità aziendale situata in un Comune diverso da quello dove prestava servizio durante la gravidanza, ponendo in essere un’assenza ingiustificata.
I Giudici di legittimità hanno chiarito che la lavoratrice madre ha diritto di rientrare in servizio dopo la maternità nella stessa unità aziendale o in altra unità produttiva nell’ambito dello stesso Comune così come previsto dall’art. 56 del D.Lgs. 151/2001, e pertanto, per valutare la legittimità del licenziamento per prolungata assenza dal lavoro, intimato nei confronti di una lavoratrice madre al rientro in servizio, non si può comunque prescindere dall’applicazione delle speciali garanzie previste dal D.lgs. 151/2001 a tutela della maternità.