La Corte d’Appello di Genova, con sentenza 211 del 21 luglio 2021, ha dichiarato nullo, in quanto discriminatorio, il licenziamento di una lavoratrice affetta da patologia invalidante le cui assenze dovute alla necessità di ricevere le cure relative alla propria disabilità erano state ritenute rilevanti ai fini del superamento del periodo di comporto.
Il datore di lavoro aveva infatti applicato il CCNL di settore che, in materia di assenze per malattia, non prevede una disciplina specifica per i lavoratori disabili ma equipara le assenze legate alle cure relative alla disabilità a quelle dovute alla comune malattia dei dipendenti non invalidi.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’applicazione di tale norma (in questo caso di origine collettiva) costituisca una forma di discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2 D.lgs. n. 216/2003 recante la disciplina sulla parità di trattamento in materia di occupazione. Infatti, secondo la citata disposizione la discriminazione indiretta è causata dall’applicazione di una norma solo apparentemente neutra che tuttavia è suscettibile di cagionare un illecito svantaggio nei confronti dei soggetti deboli rispetto agli altri dipendenti.
Pertanto, secondo i Giudici, il datore di lavoro, equiparando la condizione della dipendente disabile a quella degli altri lavoratori, avrebbe posto in essere una condotta discriminatoria, mentre avrebbe dovuto invece considerare irrilevanti ai fini del superamento del comporto le assenze dovute alla disabilità della lavoratrice, dimostrando così di avere adottato quel “ragionevole accomodamento” per consentire l’effettiva equiparazione dei lavoratori disabili rispetto agli altri dipendenti.