Con sentenza n. 31763 del 7 dicembre 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento è illegittimo laddove sia intimato prima che si sia esaurito il periodo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o , in difetto, secondo equità.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo per aver creato dei disservizi all’azienda datrice di lavoro con periodi di malattia brevi ma ripetuti, senza tuttavia superare il periodo di comporto stabilito dal CCNL applicato.