Con ordinanza 9453 del 6 aprile 2023, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato a un lavoratore per scarso rendimento evidenziando la netta sproporzione, sia in termini quantitativi che qualitativi, tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, rispetto ai suoi colleghi impegnati nelle stesse mansioni.
I Giudici di legittimità, nel ricordare come il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientri nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, hanno precisato che l’onere probatorio è in capo al datore di lavoro e deve concretizzarsi, non soltanto nel mancato raggiungimento del risultato atteso, ma anche che la causa di esso derivi dal negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nello svolgimento della sua normale prestazione di lavoro.