La Corte di Cassazione con sentenza del 25 gennaio 2021, n. 1508, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha affermato che la dimostrazione, da parte del datore, dell’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni diverse rispetto a quelle da sopprimere (cd. obbligo di repêchage), sia incompatibile con le motivazioni di riduzione dei costi del personale, e che tale obbligo non possa ritenersi violato quando il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con la tale esigenza.
Ne consegue che tale obbligo non può ritenersi violato quando l’ipotetica ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non è compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale.