La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4672 del 18 febbraio 2019, ha ribadito la legittimità del licenziamento per soppressione della posizione lavorativa anche in caso di ripristino della stessa pochi mesi dopo l’intimazione del recesso datoriale. Nel caso in esame, la Corte ha rigettato il ricorso di una lavoratrice la quale, licenziata per giustificato motivo oggettivo per soppressione della sua posizione aziendale, contestava il fatto che la società avesse ripristinato la stessa dopo soli 7 mesi dall’intimazione del recesso. Secondo la Suprema Corte, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente che il datore dimostri l’effettivo e non pretestuoso mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una determinata posizione lavorativa.