Con sentenza n. 102 del 27 aprile 2018, il Tribunale di Trento ha stabilito, ribadendo un principio consolidato, che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice non può sindacare le scelte aziendali che hanno condotto alla soppressione del posto di lavoro, ma deve limitarsi ad accertare che le ragioni sottese a tale decisione abbiano trovato concreta e coerente applicazione nell’organizzazione produttiva.
Nel caso di specie, il Tribunale di Trento ha ritenuto legittimo il licenziamento determinato non da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui il lavoratore era addetto ed alla conseguente ridistribuzione delle restanti mansioni. Tra altri dipendenti, il licenziamento, era stato disposto nell’ottica di rimodulare l’organizzazione del lavoro in modo da ottenere una minore incidenza dei costi di gestione.