Con sentenza n. 15400 del 20 luglio 2020, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro: scelta, questa, che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità che si porrebbe in violazione dell’art. 41 Cost..