Licenziamento orale: onere probatorio a carico del lavoratore

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 149 dell’8 gennaio 2021, ha ribadito che qualora il lavoratore impugni il licenziamento intimatogli in forma orale ha l’onere di provare che la risoluzione del rapporto è riconducibile alla volontà datoriale poiché la sola cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni lavorative non è di per sé idonea a fornire la prova del licenziamento, ben potendo configurare oltre che la fattispecie del licenziamento anche quella delle dimissioni ovvero della risoluzione consensuale.