Il licenziamento orale non interrompe il rapporto di lavoro

Con sentenza n. 22297 del 25 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, nei casi di licenziamento inefficace (nella specie licenziamento orale), il lavoratore ha diritto al solo risarcimento del danno da determinarsi secondo la regola dell’inadempimento delle obbligazioni, in quanto il licenziamento inefficace non è in grado di incidere sulla continuità giuridica del rapporto e quindi non ha diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento.