Con sentenza n. 6991 del 17 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato ad un dipendente di banca che aveva manomesso il sistema informatico aziendale di rilevazione delle presenze/assenze in funzione sul posto di lavoro così da far registrare la sua presenza in servizio nonostante stesse fruendo di un periodo di ferie.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come nel giudizio di merito fosse emerso che, nel corso del procedimento disciplinare, lo stesso lavoratore aveva ammesso la veridicità degli addebiti contestatigli.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva agito per ritorsione nei confronti del datore di lavoro che non gli aveva accolto alcune sue pregresse pretese economiche.