Con sentenza n. 2289 del 28 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato ad un lavoratore per non aver rispettato i tempi di lavorazione di un lotto di prodotti e per non aver mostrato margini di miglioramento. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto determinanti sia due precedenti sanzioni disciplinari intimate al lavoratore non contestate, sia la valutazione fondata sulla prognosi negativa da parte della società datrice di lavoro in ordine all’aumento di diligenza da parte del lavoratore nell’esecuzione della sua prestazione.