La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6174 del 1 marzo 2019, ha statuito la legittimità del licenziamento del lavoratore che si assenti ingiustificatamente dal luogo di lavoro senza timbrare il “badge”. Nel caso in esame, la Corte ha rigettato il ricorso di un lavoratore che aveva lamentato l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società, datrice di lavoro, contestando la correttezza delle indagini investigative disposte dall’azienda stessa. Attraverso tali indagini era stato, infatti, appurato che il lavoratore si era ripetutamente allontanato dal luogo di lavoro, anche per più di un’ora, senza timbrare il “badge” facendo così risultare la sua presenza in ufficio. Gli Ermellini hanno, dunque, riconosciuto, non solo la legittimità dei controlli svolti dalla società, ma anche la gravità del comportamento del lavoratore, ritenendo, peraltro, irrilevante il fatto che quest’ultimo anticipasse abitualmente l’orario di ingresso in ufficio.