La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26340 dell’11 dicembre 2006, chiamata a pronunciarsi in tema di conseguenze del licenziamento illegittimo, ha statuito che, in base al disposto del testo dell’art. 18 Legge 300/1970, come novellato dalle Legge 108/1990, le somme erogate per i periodi pre e post sentenza di reintegra nel posto di lavoro, hanno natura risarcitoria e non retributiva.
Da ciò ne consegue che anche le somme erogate per effetto di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. o di merito di reintegra del lavoratore, in caso di una successiva pronuncia di legittimità del recesso, sono (in assenza di ottemperanza alla decisione) ripetibili e di natura risarcitoria, traendo queste origine dall’illegittimità del licenziamento e non dall’inosservanza del datore di lavoro dell’obbligo di conformarsi all’ordine del giudice di reintegra.