La Corte di Cassazione con sentenza n. 11630 del 7 giugno 2016, ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente di una società che aveva commesso un’infrazione disciplinare (irregolare timbratura del cartellino) per la quale il contratto collettivo prevedeva una sanzione disciplinare conservativa.
A giudizio della Corte, infatti, le tipizzazioni contenute nei contratti collettivi rappresentano valutazioni effettuate dalle parti sociali in ordine alla gravità di determinati comportamenti secondo canoni di normalità e, pertanto, non possono essere disattese dal Giudice.
Di conseguenza, il datore di lavoro non può irrogare il licenziamento quando tale provvedimento sia una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo per la medesima infrazione.