Con sentenza n. 7200 del 18 marzo 2019, il Tribunale di Milano, dopo aver accertato la non genuinità dell’appalto in essere e, quindi, il configurarsi di un’interposizione illecita di manodopera, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro formale condannando l’impresa utilizzatrice (ossia il datore di lavoro sostanziale) a reintegrare il dipendente stante l’evidente insussistenza dei fatti posti a fondamento del recesso.
Il Tribunale ha ribadito che gli appalti cd. “endoaziendali” non possono ritenersi genuini qualora l’appaltatore mette a disposizione una manodopera, occupandosi unicamente della gestione amministrativa del rapporto di lavoro (es. ferie e retribuzione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa.
Nel caso di specie, infatti, il Giudice ha accertato che il lavoratore seguiva le direttive impartite dai dipendenti dell’utilizzatore (che lo correggevano, altresì, in caso di errori) ed operava al loro fianco, condividendone l’orario di lavoro; la gestione operativa della prestazione, pertanto, era in capo all’utilizzatore, così come l’intero rapporto di lavoro.