Con sentenza n. 14515 del 6 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che la lavoratrice madre può essere licenziata, anche prima del compimento dell’anno di vita del bambino, soltanto qualora intervenga la cessazione dell’intera attività dell’azienda cui essa è addetta (art. 54, comma 3, lett. b), d. lgs. n. 151/2001), ma non anche in caso di chiusura del singolo reparto in cui la dipendente opera.
La Suprema Corte ha, infatti, specificato che la norma in oggetto pone un’eccezione ad un principio di carattere generale (divieto di licenziamento della lavoratrice madre) ed in quanto tale non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione di ramo d’azienda o di un singolo reparto, seppur dotato di autonomia funzionale.