Con sentenza n. 24803 del 5 dicembre 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il sindacato del giudice di merito circa la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo attiene al controllo sull’effettiva esistenza del motivo addotto dal datore di lavoro.
Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto insussistente la riorganizzazione aziendale posta a base del licenziamento dell’azienda, stante la soppressione meramente temporanea del reparto ove era addetto il lavoratore licenziato, nonché la mancata individuazione delle attività aziendali venute meno.