La Corte di Cassazione, in materia di licenziamento per giusta causa, con sentenza n. 7844 del 4 aprile 2006 ha ribadito il principio secondo cui l’immediatezza della contestazione dell’addebito disciplinare va intesa in senso relativo e può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario per l’accertamento e la verifica di tutte le circostanze poste a fondamento della contestazione, quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti convergenti in un’unica condotta.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che nel licenziamento per giusta causa la gravità della condotta va valutata in relazione alla natura del rapporto di lavoro ed alla delicatezza delle mansioni svolte dal lavoratore che, nel caso di specie, era incaricato di acquisire polizze e di organizzare la produzione ed il servizio incassi su una parte del territorio dell’agenzia, sicché gli addebiti contestati – manomissione delle proposte di polizza, anticipo del versamento di depositi cauzionali a carico degli interessati, induzione in errore degli stessi, ai quali faceva credere di firmare dei preventivi, mentre sottoscrivevano proposte di polizza – erano tali da far venir meno la fiducia del datore di lavoro.