La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4619 del 22 febbraio 2017, ha stabilito che è sproporzionato in quanto non lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario, il provvedimento espulsivo, nell’ipotesi in cui il dipendente ha fatto un uso ritorsivo della malattia a fronte del diniego di ferie non programmate e che risulti assente alla visita medica di controllo.
Nel caso di specie, il datore di lavoro non avrebbe dimostrato che il lavoratore volesse rendersi effettivamente irreperibile alla visita fiscale diretta ad accertare il reale stato di malattia oltre alla mancanza di precedenti disciplinari di particolare gravità.