La Suprema Corte con sentenza n. 3630 del 10 febbraio 2017, ha statuito la legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore che, mentre si trovava in malattia a seguito di un infortunio, era stato sorpreso da un’agenzia investigativa, incaricata dal datore di lavoro, a lavorare nell’azienda di famiglia.
I Giudici di legittimità hanno ritenuto come la condotta del lavoratore avesse integrato una grave negazione dei canoni desumibili dall’art. 2104 c.c. e dal codice etico, nonché una palese violazione della disposizione della contrattazione collettiva di settore, secondo la quale il dipendente doveva astenersi da qualunque attività – a titolo gratuito od oneroso – o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese ed organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori, che potessero configurare conflitto di interessi con la società e astenersi altresì, in periodo di malattia od infortunio, dallo svolgere attività lavorativa ancorché non remunerata.