Con sentenza n. 13922 del 5 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato da una società al dipendente che si era reso colpevole della “trasmissione non autorizzata ad 84 clienti della società concorrente di comunicazioni interne riservate, obiettivamente idonee a ledere l’immagine commerciale” di quest’ultima, poiché tale comportamento si era risolto in un grave atto di concorrenza sleale non autorizzato, del quale la società datrice di lavoro era stata chiamata a rispondere civilmente.
A tale fine, secondo i giudici di legittimità, la Corte di merito aveva correttamente valorizzato sia la gravità dell’inadempimento e la responsabilità risarcitoria derivante in capo al datore di lavoro sia il grado di colpa in ragione delle elevate competenze professionali del dipendente e del grado di collaborazione richiesta.