Con sentenza n. 32158 del 12 dicembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui il lavoratore, divenuto inabile e licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica alle mansioni assegnate, ha diritto alla reintegrazione qualora il datore di lavoro, nell’irrogargli il licenziamento, abbia violato l’obbligo di “repechage”.