Con sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018, la Corte di Cassazione, in tema di compatibilità dello stato di malattia del lavoratore con lo svolgimento di attività extralavorative, ha statuito che il lavoratore assente per malattia, non per questo deve astenersi da ogni altra attività, come ad esempio ludica o di intrattenimento ma la stessa “non solo deve essere compatibile con lo stato di malattia, ma deve essere altresì conforme all’obbligo di correttezza e buona fede, gravante sul lavoratore, di adottare ogni cautela idonea perché cessi lo stato di malattia, con conseguente recupero dell’idoneità al lavoro”.
Nel caso specie, la Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che assente dal servizio per una lombosciatalgia aveva prestato la propria attività esibendosi in un concerto durante una festa patronale con il rischio di compromettere la guarigione.