Con sentenza n. 8419 del 5 aprile 2018 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale, nei casi riguardanti dipendenti divenuti inabili al lavoro, il recesso datoriale deve essere operato tenendo conto della possibilità di adibirli ad una diversa attività lavorativa che possa ricondursi a mansioni già assegnate o equivalenti e, subordinatamente, anche inferiori, nel rispetto dell’interesse datoriale, delle scelte organizzative adottate e senza arrecare alcun pregiudizio in capo agli altri lavoratori.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento, intimato dal datore di lavoro, che aveva provato le circostanze dell’inesistenza nella contrattazione collettiva di un profilo avente ad oggetto mansioni equivalenti a quelle del dipendente licenziato, della sussistenza di profili con mansioni non surrogabili a quella del lavoratore licenziato e di non aver proceduto a nuove assunzioni successivamente al recesso.