La Suprema Corte, con la sentenza n. 14783 del 27 giugno 2006, nel rigettare il ricorso del datore di lavoro, ha confermato le pronunce emesse nelle precedenti fasi di merito che hanno ritenuto illegittimo, stante l’assenza di intenzionalità nel comportamento del prestatore e di proporzionalità della sanzione, il licenziamento irrogato al dipendente che si era rifiutato di eseguire una disposizione impartitagli da un proprio superiore laddove la tolleranza aziendale a precedenti dinieghi del lavoratore aveva ingenerato in quest’ultimo la pur errata convinzione di essere esonerato dallo specifico compito.
La mera tolleranza datoriale – ha affermato la Corte – non esclude di per sé l’illiceità del comportamento del lavoratore né il diritto del datore di sanzionare un analogo successivo comportamento e tanto meno può negarsi nel caso di specie la sussistenza di una formale inadempienza da pare del lavoratore, tuttavia è escluso che ciò possa condurre meccanicamente al licenziamento attesa la necessità di valutare la gravità del comportamento alla luce di tutte le circostanze del caso concreto ed in particolare dell’elemento intenzionale che sorregge la condotta del lavoratore, ritenendo la Corte maggiormente congrua una sanzione conservativa.