La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8248 del 26 aprile 2016, ha ritenuto discriminatorio e, dunque, nullo e non meramente illegittimo, il licenziamento irrogato al lavoratore non vedente, sul mero presupposto del ritardo con cui il datore di lavoro era venuto a conoscenza dello status di invalido civile dello stesso.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno affermato che l’accertamento dello status di invalido civile non significa di per sé che il dipendente non sia più abile a svolgere le mansioni. Infatti, ha precisato la Suprema Corte, spetta al datore di lavoro fornire in concreto la prova del fatto che la nuova condizione ostacoli la capacità del dipendente di rendere proficuamente la propria prestazione.
Nel caso di specie, invece, era stata solo la condizione di invalidità del lavoratore ad aver spinto il datore di lavoro a licenziarlo, mentre nessun fatto specifico gli era stato rimproverato in ordine alla sua incapacità a rendere proficuamente la prestazione lavorativa.
La Corte di Cassazione, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, ha, dunque, ritenuto che il licenziamento non fosse solo illegittimo (in quanto non erano risultate fondate neppure le affermazioni relative alla presunta inidoneità alle mansioni del lavoratore), ma nullo in quanto discriminatorio, essendo motivato esclusivamente dall’handicap del lavoratore.